| Regime fiscale agevolato |
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CONTROLLO PER LE ASSOCIAZIONI DI POTER FRUIRE DI REGIME FISCALE AGEVOLATO
Art. 30. Controlli sui circoli privati 1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 2. Con il medesimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione del modello di cui al comma 1, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè le modalità di comunicazione da parte dell' Agenzia delle entrate dell' esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa. 3. L'onere della trasmissione di cui al comma 1 à assolto anche dalle società sportive dilettantistiche di cui all' articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 4. L'articolo 7 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è soppresso. 5. La disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si applica alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto interministeriale 25 maggio 1995 e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ai sensi del comma 1. Monitorando i dati e le notizie fiscali dei soggetti interessati, il Legislatore intende evitare che la forma associativa sia adottata da soggetti che di fatto svolgono vere e proprie attività produttive di reddito d' impresa al solo fine di poter adottare un regime fiscale agevolato. |
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